IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale»; 
  Visto l'articolo 17 della predetta legge n. 111 del 2023, recante i
principi e criteri direttivi in materia di procedimento  accertativo,
di adesione e di adempimento spontaneo, e, in particolare,  il  comma
1, lettere a), b), c), d), e) f), g), numero 2), e h), numero 2); 
  Visti, inoltre, gli articoli 2, comma 1, lettera b),  numeri  1)  e
2), e 3, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 111 del 2023; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  29  settembre
1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  accertamento  con   adesione   e   di
conciliazione giudiziale»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 novembre 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 20 dicembre 2023; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
   Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento 
                    e relativa razionalizzazione 
 
  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'accertamento delle imposte sui redditi  e  dell'imposta
sul valore aggiunto, nonche' il recupero  dei  crediti  indebitamente
compensati non dipendente  da  un  precedente  accertamento,  possono
essere definiti con adesione del contribuente.»; 
      2) nel comma 2,  le  parole:  «e  comunale  sull'incremento  di
valore degli immobili, compresa quella decennale,» sono soppresse; 
      3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini
del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  reca  oltre  all'invito  alla
formulazione di osservazioni,  anche  quello  alla  presentazione  di
istanza per la definizione dell'accertamento con adesione,  in  luogo
delle osservazioni. L'invito alla presentazione  di  istanza  per  la
definizione dell'accertamento con adesione e' in ogni caso  contenuto
nell'avviso di  accertamento  o  di  rettifica  ovvero  nell'atto  di
recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.»; 
    b) all'articolo 5: 
      1)  al  comma  1,  l'alinea  e'  sostituita   dalla   seguente:
«L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo  6-bis,  comma
2, della  legge  n.  212  del  2000,  contestualmente  alla  notifica
dell'avviso di  accertamento  o  di  rettifica  ovvero  dell'atto  di
recupero, ovvero  su  istanza  del  contribuente,  nei  casi  di  cui
all'articolo 6, gli comunica un invito a  comparire  nel  quale  sono
indicati:»; 
      2) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)
i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e  contributi  di
cui alla lettera c).»; 
    c) l'articolo 5-ter e' abrogato; 
    d) dopo l'articolo 5-ter e' inserito il seguente: 
      «5-quater (Adesione ai  verbali  di  constatazione).  -  1.  Il
contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione
redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4: 
        a) senza condizioni; 
        b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti. 
      2.  L'adesione  di  cui  al  comma  1  puo'  avere  a   oggetto
esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione  e
deve intervenire entro i trenta giorni  successivi  alla  data  della
consegna  del  verbale   mediante   comunicazione,   da   parte   del
contribuente,  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle   entrate
indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto. 
      3. Nel caso di cui al comma 1, lettera  b),  nei  dieci  giorni
successivi alla comunicazione  dell'adesione  condizionata,  l'organo
che ha redatto il verbale puo' correggere  gli  errori  indicati  dal
contribuente  mediante  aggiornamento   del   verbale,   informandone
immediatamente il contribuente e il competente  ufficio  dell'Agenzia
delle entrate. 
      4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi  fino
alla comunicazione dell'adesione  del  contribuente  e  comunque  non
oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di
constatazione. 
      5. Nel caso di cui al comma 1, lettera  a),  entro  i  sessanta
giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il  competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate  notifica  l'atto  di  definizione
dell'accertamento   parziale   recante   le   indicazioni    previste
dall'articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il  predetto
termine decorre  dalla  comunicazione  effettuata  all'Agenzia  delle
entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha  redatto  il
verbale. 
      6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1, la misura delle
sanzioni  applicabili,  indicata  nell'articolo   2,   comma   5,   e
nell'articolo 3, comma 3, e' ridotta alla meta'  e  le  somme  dovute
risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono
essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo  8.
Sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli
interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla  data
di notifica dell'atto di definizione. 
      7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute  di  cui  al
comma 6, il competente ufficio dell'Agenzia  delle  entrate  provvede
all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo  delle  predette  somme  a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.»; 
    e) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, le parole: «in carta libera» sono soppresse; 
      2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
        «2. Il contribuente nei cui confronti  sia  stato  notificato
avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i
quali non si applica il contraddittorio  preventivo,  puo'  formulare
anteriormente  all'impugnazione  dell'atto  innanzi  alla  Corte   di
giustizia tributaria di primo  grado,  istanza  di  accertamento  con
adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico,  anche  in
difetto dell'invio dell'invito a  comparire  di  cui  all'articolo  5
comma 1.L'istanza  di  adesione  e'  proposta  entro  il  termine  di
presentazione del ricorso. 
        2-bis. Nel caso di avviso di  accertamento  o  di  rettifica,
ovvero atto di recupero, per i quali si  applica  il  contraddittorio
preventivo, il contribuente puo' formulare  istanza  di  accertamento
con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico,  entro
trenta giorni  dalla  comunicazione  dello  schema  di  atto  di  cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.  212.  Il
contribuente puo' presentare istanza  di  accertamento  con  adesione
anche nei quindici giorni successivi  alla  notifica  dell'avviso  di
accertamento o di rettifica ovvero dell'atto  di  recupero,  che  sia
stato preceduto dalla comunicazione dello schema  di  atto.  In  tale
ultimo caso, il termine per  l'impugnazione  dell'atto  innanzi  alla
Corte di Giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 3 per  un
periodo di trenta giorni. 
        2-ter. E' fatta sempre salva la possibilita'  per  le  parti,
laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma
3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti  per  un
accertamento con adesione, di  dare  corso,  di  comune  accordo,  al
relativo procedimento. 
        2-quater. Il contribuente che si e' avvalso della facolta' di
cui al comma 2-bis, primo  periodo,  non  puo'  presentare  ulteriore
istanza di accertamento con adesione  successivamente  alla  notifica
dell'avviso di  accertamento  o  di  rettifica  ovvero  dell'atto  di
recupero.»; 
      3) al comma 3, dopo le parole: «presentazione dell'istanza  del
contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal
comma 2-bis, ultimo periodo»; 
      4) al comma  4,  le  parole:  «di  cui  al  comma  2»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  ai  commi  2  e
2-bis»; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
      «1-quater. Nel caso in cui  il  contribuente  abbia  presentato
istanza di accertamento con adesione  successivamente  alla  notifica
dell'avviso di accertamento  o  di  rettifica,  ovvero  dell'atto  di
recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio  preventivo  ai
sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non e' tenuto
a prendere in considerazione elementi  di  fatto  diversi  da  quelli
dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai
sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge  n.  212  del
2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di
accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.»; 
    g) all'articolo 8: 
      1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di  un
accertamento con adesione conseguente alla  definizione  di  atti  di
recupero  non  e'  possibile  avvalersi  della  rateazione  e   della
compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241.»; 
      2) al comma 3, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «L'ufficio»
sono inserite le seguenti: «, verificato l'avvenuto pagamento,»; 
    h) all'articolo 11: 
      1)  al  comma  1,  l'alinea  e'  sostituita   dalla   seguente:
«L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo  6-bis,  comma
2, della  legge  n.  212  del  2000,  contestualmente  alla  notifica
dell'avviso di  accertamento  o  di  rettifica  ovvero  dell'atto  di
recupero, ovvero  su  istanza  del  contribuente,  nei  casi  di  cui
all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire  nel  quale  sono
indicati:»; 
      2) al comma 1, lettera b-ter), le  parole:  «hanno  dato  luogo
alla  determinazione   delle»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«determinano le»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al  comma
1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal  potere
di notificazione dell'atto impositivo intercorrono  meno  di  novanta
giorni, il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell'atto
impositivo e' automaticamente  prorogato  di  centoventi  giorni,  in
deroga al termine ordinario.»; 
    i) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
        «1. In caso di notifica  di  avviso  di  accertamento,  o  di
rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica  il
contraddittorio   preventivo,    il    contribuente,    anteriormente
all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria
di primo grado, puo' formulare istanza di accertamento con  adesione,
indicando il proprio recapito, anche  telefonico,  anche  in  difetto
dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 11,  comma  1.
L'istanza di adesione e' proposta entro i  termini  di  presentazione
del ricorso. 
        1-bis. Il contribuente puo' presentare l'istanza di  adesione
di cui all'articolo 11, con l'indicazione del domicilio di almeno  un
rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione dello  schema
di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212. E' fatta salva la possibilita' per il  contribuente  di
presentare istanza di accertamento con adesione  anche  nei  quindici
giorni successivi alla notifica  dell'avviso  di  accertamento  o  di
rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia  stato  preceduto  dal
contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo  6-bis  della
legge  n.  212  del  2000.  In  tale  ultimo  caso,  il  termine  per
l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di  giustizia  tributaria
e' sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta giorni. 
        1-ter. Il contribuente che si e' avvalso  della  facolta'  di
cui al comma 1-bis, primo  periodo,  non  puo'  presentare  ulteriore
istanza di accertamento con adesione  successivamente  alla  notifica
dell'avviso di  accertamento  o  di  rettifica  ovvero  dell'atto  di
recupero.»; 
      2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  31,  dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: 
      «Nel caso di esercizio di  attivita'  d'impresa  o  di  arti  e
professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  ovvero  in  caso  di  azienda
coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societa'  che
optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116  del
medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo  comma,  spetta
all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della societa',
dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo
al relativo reddito di  partecipazione  attribuibile  ai  soci,  agli
associati  o  all'altro  coniuge,  che   procede   con   accertamento
parziale.»; 
    b) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
      «Art. 38-bis (Atti di recupero).  -  1.  Per  il  recupero  dei
crediti non spettanti o inesistenti, l'Agenzia delle entrate applica,
in deroga alle disposizioni vigenti, le seguenti: 
        a) fermi restando le attribuzioni e i poteri  previsti  dagli
articoli 31 e seguenti, nonche' quelli previsti dagli articoli  51  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e senza pregiudizio dell'ulteriore  azione  accertatrice  nei
termini stabiliti per i  singoli  tributi,  per  la  riscossione  dei
crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in  parte,
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, l'ufficio puo' emanare apposito atto di recupero
motivato da notificare al  contribuente  con  le  modalita'  previste
dagli articoli 60 e 60-ter. La disposizione del primo periodo non  si
applica alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2002,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27; 
        b) si applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli  16,
comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
472; 
        c) l'atto di cui  alla  lettera  a),  emesso  a  seguito  del
controllo degli importi a credito indicati nei modelli  di  pagamento
unificato per la riscossione di crediti non spettanti e  inesistenti,
di cui all'articolo 13, commi 4  e  5,  del  decreto  legislativo  18
dicembre  1997,  n.  471,  utilizzati,  in  tutto  o  in  parte,   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, deve essere notificato,  a  pena  di  decadenza,
rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno  e  dell'ottavo
anno successivo a quello del relativo utilizzo; 
        d) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per
intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilita'  di
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n 241. In caso di mancato pagamento  entro
il suddetto termine, le somme dovute in base  all'atto  di  recupero,
anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo
15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602; 
        e) la  competenza  all'emanazione  degli  atti  di  cui  alla
lettera a), emessi prima  del  termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione, spetta all'ufficio  nella  cui  circoscrizione  e'  il
domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta; 
        f) per le controversie relative all'atto di recupero  di  cui
alla lettera a) si applicano le  disposizioni  previste  dal  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
        g) in assenza di specifiche disposizioni, le lettere a),  b),
d), e f) si applicano anche per  il  recupero  di  tasse,  imposte  e
importi  non  versati,  compresi  quelli  relativi  a  contributi   e
agevolazioni  fiscali  indebitamente  percepiti  o  fruiti  ovvero  a
cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Fatti salvi
i piu' ampi termini  previsti  dalla  normativa  vigente,  l'atto  di
recupero deve essere notificato, a pena di  decadenza,  entro  il  31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui  e'  avvenuta  la
violazione. La competenza all'emanazione dell'atto di recupero spetta
all'ufficio nella cui circoscrizione  e'  il  domicilio  fiscale  del
soggetto al momento della commissione della violazione.  In  mancanza
del domicilio fiscale la competenza e' attribuita a  un'articolazione
dell'Agenzia  delle  entrate  individuata   con   provvedimento   del
direttore. 
      2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
e' disciplinata la procedura di sottoscrizione dei  processi  verbali
redatti nel corso e al  termine  delle  attivita'  amministrative  di
controllo  fiscale,  anche   disponendo   la   possibilita'   che   i
verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia  informatica  del
documento preventivamente sottoscritto, anche in via  analogica,  dal
contribuente. In caso di firma analogica del documento da  parte  del
contribuente, i verbalizzanti attestano la  conformita'  della  copia
informatica al documento analogico  ai  sensi  dell'articolo  22  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.»; 
    c) all'articolo 60 il settimo comma e' abrogato; 
    d) dopo l'articolo 60-bis e' inserito il seguente: 
      «Art.  60-ter  (Notificazioni  e  comunicazioni  al   domicilio
digitale). - 1. Tutti gli atti, i  provvedimenti,  gli  avvisi  e  le
comunicazioni,  compresi  quelli  che   per   legge   devono   essere
notificati,  possono  essere  inviati  direttamente  dal   competente
ufficio, con le modalita' previste dal regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,  n.  68,  anche  in
deroga all'articolo 149-bis del codice di  procedura  civile  e  alle
modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole
leggi d'imposta  non  compatibili  con  quelle  di  cui  al  presente
articolo: 
        a) se destinati a pubbliche amministrazioni e  a  gestori  di
pubblici servizi, al domicilio digitale  risultante  dall'Indice  dei
domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e  dei  gestori  di
pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del codice  di  cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; 
        b) se destinati alle  imprese  individuali  o  costituite  in
forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi  digitali
sono inseriti  nell'Indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle
imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del
codice di cui al decreto legislativo n. 82  del  2005,  al  domicilio
digitale risultante da tale Indice, anche nel  caso  in  cui  per  lo
stesso  soggetto  e'  presente  un  diverso   indirizzo   nell'Indice
nazionale  dei  domicili  digitali   delle   persone   fisiche,   dei
professionisti e degli altri  enti  di  diritto  privato  non  tenuti
all'iscrizione in  albi,  elenchi  o  registri  professionali  o  nel
registro delle imprese  (INAD),  di  cui  all'articolo  6-quater  del
codice  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  ovvero
nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche  amministrazioni  e
dei gestori di pubblici servizi (IPA); 
        c) se destinati alle persone  fisiche,  ai  professionisti  e
agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo  6-quater  del
codice di cui al decreto legislativo n.  82  del  2005  al  domicilio
digitale professionale risultante  dall'Indice  di  cui  all'articolo
6-quater  di  cui  al  medesimo  codice  o,  in  mancanza,  all'unico
domicilio digitale ivi presente; 
        d) se destinati ai soggetti che  hanno  eletto  il  domicilio
digitale speciale di cui al comma 5 del  presente  articolo,  a  tale
domicilio speciale. 
      2. All'ufficio sono consentite la  consultazione  telematica  e
l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1. 
      3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti  che
per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale
e' stato effettuato l'invio risulta  saturo,  l'ufficio  effettua  un
secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni  dal  primo
invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di  posta
elettronica  o  il  servizio  di  recapito  certificato   qualificato
risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale  e'  stato
effettuato l'invio non risulta valido o attivo: 
        a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a),  c)  e  d),  si
applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi  e
degli  altri  atti  che  per  legge  devono  essere   notificati   al
contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo 60 del  presente
decreto e quelle del codice di  procedura  civile  dalle  stesse  non
modificate,  con  esclusione  dell'articolo  149-bis  del  codice  di
procedura civile; 
        b)  nel  caso  previsto  dal  comma   1,   lettera   b),   la
notificazione  deve  essere  eseguita  mediante  deposito  telematico
dell'atto nell'area riservata del sito internet della  societa'  Info
Camere Scpa e pubblicazione, entro il  secondo  giorno  successivo  a
quello di deposito, del relativo avviso nello  stesso  sito,  per  la
durata  di  quindici  giorni;  l'ufficio  inoltre  da'   notizia   al
destinatario  dell'avvenuta  notificazione   a   mezzo   di   lettera
raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. 
      4.  Ai  fini  del  rispetto  dei  termini  di  prescrizione   e
decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata  per  il
notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di  posta
elettronica  certificata  o  del  servizio  di  recapito  certificato
qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa
attestazione  temporale  che  certifica  l'avvenuta  spedizione   del
messaggio, mentre per il destinatario si  intende  perfezionata  alla
data di avvenuta consegna contenuta nella  ricevuta  che  il  gestore
della casella di posta elettronica  certificata  o  del  servizio  di
recapito  elettronico  certificato   qualificato   del   destinatario
trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b),  nel
quindicesimo  giorno  successivo   a   quello   della   pubblicazione
dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa. 
      5. I soggetti di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005,  possono  eleggere  il  domicilio
digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli
atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per  legge  devono  essere
notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali  la  legge  non
prescrive la notificazione, comunicando tale  domicilio,  secondo  le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono  stabilite  le
modalita' con le quali i soggetti di cui  al  primo  periodo  possono
confermare o revocare gli indirizzi digitali  comunicati  secondo  le
modalita' stabilite  dai  provvedimenti  del  direttore  dell'Agenzia
delle  entrate  emanati   nelle   more   della   piena   operativita'
dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. 
      6.  Ai  fini  della  notificazione  e   dell'invio   di   atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai  sensi  dell'articolo
26  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Agenzia delle
entrate provvede costantemente all'aggiornamento e  al  trasferimento
dei domicili digitali speciali di cui  al  comma  5  nell'elenco  dei
domicili di piattaforma diversificati di cui all'articolo 5, comma 3,
del  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
transizione digitale  8  febbraio  2022,  n.  58.  Il  gestore  della
piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, provvede costantemente all'aggiornamento e  al  trasferimento
dei domicili  digitali  di  piattaforma  diversificati  in  relazione
all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle  entrate-  Riscossione,
nell'elenco  dei  domicili  digitali  speciali   istituito   con   il
provvedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa  con
il  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale,  sono  stabiliti
termini e modalita'  dell'aggiornamento  e  del  trasferimento  delle
informazioni di cui al presente comma.». 
  3. All'articolo 9-bis, comma 16, quarto periodo, del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96 dopo la parola: «contraddittorio,»  sono  inserite
le seguenti: «da  attivare  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218,». 
  4. Fermi restando gli effetti per gli atti emessi  precedentemente,
a decorrere dalla data di cui all'articolo 41, comma 2 sono  abrogate
le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311; 
    b) articolo 27, commi 16, 17,  19  e  20,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  5. I riferimenti ai commi abrogati contenuti in  norme  vigenti  si
intendono effettuati agli atti indicati nell'articolo  38-bis,  comma
1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, introdotto  dal  comma  2,  lettera  b),  del  presente
decreto. 
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 26, il secondo comma, e' sostituito dal seguente:
«La notifica della cartella puo' essere eseguita con le  modalita'  e
ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»; 
    b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
      «Art. 26-bis (Comunicazioni al domicilio digitale).  -  1.  Gli
atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione  dei  quali  la
legge  non  prescrive  la  notificazione  possono  essere  portati  a
conoscenza dei destinatari con le modalita' e  ai  domicili  digitali
stabiliti dall'articolo  60-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». 
  7. Dall'attuazione del presente articolo, a esclusione del comma 1,
lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e  l'Amministrazione  competente  provvede  all'espletamento
delle attivita' ivi previste con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive UE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art.76 della Costituzione: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              - L'art. 87 della Cost.  conferisce,  tra  l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 9  agosto  2023,  n.
          111, recante: «Delega al Governo per la  riforma  fiscale»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189: 
                Art. 17 (Principi e criteri direttivi in  materia  di
          procedimento accertativo,  di  adesione  e  di  adempimento
          spontaneo).  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  di   cui
          all'articolo 1  il  Governo  osserva  altresi'  i  seguenti
          principi e criteri direttivi  specifici  per  la  revisione
          dell'attivita' di accertamento, anche  con  riferimento  ai
          tributi degli enti territoriali: 
                  a) semplificare il procedimento accertativo,  anche
          mediante  l'utilizzo   delle   tecnologie   digitali,   con
          conseguente riduzione degli oneri amministrativi  a  carico
          dei contribuenti; 
                  b) applicare in via generalizzata il principio  del
          contraddittorio, a pena di nullita',  fuori  dei  casi  dei
          controlli  automatizzati  e  delle   ulteriori   forme   di
          accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato,  e
          prevedere  una  disposizione  generale  sul   diritto   del
          contribuente  a  partecipare  al  procedimento  tributario,
          secondo le seguenti caratteristiche: 
                    1)  previsione   di   una   disciplina   omogenea
          indipendentemente dalle modalita'  con  cui  si  svolge  il
          controllo; 
                    2) assegnazione di un  termine  non  inferiore  a
          sessanta giorni a favore  del  contribuente  per  formulare
          osservazioni sulla proposta di accertamento; 
                    3) previsione dell'obbligo,  a  carico  dell'ente
          impositore,  di  formulare   espressa   motivazione   sulle
          osservazioni formulate dal contribuente; 
                    4) estensione  del  livello  di  maggiore  tutela
          previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata  legge  n.
          212 del 2000; 
                  c)  razionalizzare  e  riordinare  le  disposizioni
          normative concernenti le attivita' di analisi del  rischio,
          nel rispetto della normativa in  materia  di  tutela  della
          riservatezza e di accesso agli  atti,  evitando  pregiudizi
          alle garanzie nei riguardi dei contribuenti; 
                  d)  introdurre,  in  attuazione  del  principio  di
          economicita' dell'azione amministrativa,  specifiche  forme
          di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed  estere
          che  effettuano  attivita'  di   controllo   sul   corretto
          adempimento  degli  obblighi  in   materia   tributaria   e
          previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
          confronti  dei  contribuenti   e   delle   loro   attivita'
          economiche; 
                  e)   rivedere,   nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione  europea  e  delle  pronunce  della  Corte   di
          giustizia  dell'Unione   europea,   anche   attraverso   la
          promozione   di   accordi   di    cooperazione    tra    le
          amministrazioni  dei   Paesi   membri   e   di   forme   di
          collaborazione    tra    le    amministrazioni    nazionali
          territorialmente competenti,  le  disposizioni  finalizzate
          alla  prevenzione,  al   controllo   e   alla   repressione
          dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che
          consente l'esenzione  dal  pagamento  dell'IVA  al  momento
          dell'importazione  nell'Unione   europea,   come   previsto
          all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della  direttiva
          2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,  anche  al
          fine della tutela  del  bilancio  nazionale  e  dell'Unione
          europea nonche' del regime dei dazi; 
                  f) potenziare l'utilizzo  di  tecnologie  digitali,
          anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
          al fine di ottenere, attraverso la piena  interoperabilita'
          tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni
          rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per: 
                    1) realizzare interventi volti  a  prevenire  gli
          errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; 
                    2) operare azioni mirate, idonee a  circoscrivere
          l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti  a  piu'
          alto rischio fiscale, con minore impatto  sui  cittadini  e
          sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; 
                    3)  perseguire  la  riduzione  dei  fenomeni   di
          evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli  di
          adempimento spontaneo dei contribuenti; 
                  g) introdurre misure che incentivino  l'adempimento
          spontaneo dei contribuenti attraverso: 
                    1) il potenziamento del  regime  dell'adempimento
          collaborativo di cui al titolo III del decreto  legislativo
          5 agosto 2015, n. 128, volto a: 
                    1.1)  accelerare  il  processo   di   progressiva
          riduzione  della   soglia   di   accesso   all'applicazione
          dell'istituto,  provvedendo  a  dotare,   con   progressivo
          incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse; 
                    1.2) consentire  l'accesso  all'applicazione  del
          regime dell'adempimento  collaborativo  anche  a  societa',
          prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono  ad
          un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto  possiede
          i requisiti di ammissibilita', a condizione che  il  gruppo
          adotti un sistema integrato  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo del rischio fiscale  gestito  in  modo
          unitario per tutte le societa' del gruppo; 
                    1.3) introdurre la possibilita' di certificazione
          da  parte  di  professionisti   qualificati   dei   sistemi
          integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
          del rischio fiscale anche in ordine alla  loro  conformita'
          ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                    1.4)  prevedere  la   possibilita'   di   gestire
          nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche
          questioni  riferibili  a   periodi   d'imposta   precedenti
          all'ammissione al regime; 
                    1.5) introdurre nuove e piu' penetranti forme  di
          contraddittorio  preventivo  ed   endoprocedimentale,   con
          particolare  riguardo  alla  risposta   alle   istanze   di
          interpello  o  agli  altri  pareri,  comunque   denominati,
          richiesti   dai    contribuenti    aderenti    al    regime
          dell'adempimento   collaborativo,   prevedendo   anche   la
          necessita' di un'interlocuzione  preventiva  rispetto  alla
          notificazione di un parere negativo; 
                    1.6)  prevedere  procedure  semplificate  per  la
          regolarizzazione della posizione del contribuente  in  caso
          di adesione a indicazioni dell'Agenzia  delle  entrate  che
          comportino  la  necessita'   di   effettuare   ravvedimenti
          operosi; 
                    1.7)  prevedere  l'emanazione  di  un  codice  di
          condotta  che  disciplini  i   diritti   e   gli   obblighi
          dell'amministrazione e dei contribuenti; 
                    1.8)  prevedere  che  l'esclusione   dal   regime
          dell'adempimento  collaborativo,  in  caso  di   violazioni
          fiscali non gravi, tali da non  pregiudicare  il  reciproco
          affidamento  tra   l'Amministrazione   finanziaria   e   il
          contribuente, sia preceduta da un  periodo  transitorio  di
          osservazione,  al  termine  del  quale  si   determina   la
          fuoriuscita o la permanenza nel regime; 
                    1.9) potenziare  gli  effetti  premiali  connessi
          all'adesione  al  regime   dell'adempimento   collaborativo
          prevedendo, in particolare: 
                    1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino  all'eventuale
          esclusione, delle sanzioni  amministrative  tributarie  per
          tutti   i   rischi    di    natura    fiscale    comunicati
          preventivamente, in  modo  tempestivo  ed  esauriente,  nei
          confronti dei contribuenti  il  cui  sistema  integrato  di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche
          in ordine alla conformita'  ai  principi  contabili,  fatti
          salvi  i  casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da
          condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
          reciproco affidamento tra l'Amministrazione  finanziaria  e
          il contribuente; 
                    1.9.2)   l'esclusione,    ferme    restando    le
          disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20,  comma  1,
          lettera  b),  delle   sanzioni   penali   tributarie,   con
          particolare  riguardo  a  quelle  connesse  al   reato   di
          dichiarazione  infedele,  nei  confronti  dei  contribuenti
          aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno
          tenuto    comportamenti    collaborativi    e    comunicato
          preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi
          rischi fiscali; 
                    1.9.3)  la  riduzione  di  almeno  due  anni  dei
          termini  di  decadenza  per  l'attivita'  di   accertamento
          previsti  dall'articolo  43,  comma  1,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  nei  confronti  dei
          contribuenti  il  cui  sistema  integrato  di  rilevazione,
          misurazione, gestione e controllo del rischio  fiscale  sia
          certificato da professionisti qualificati, anche in  ordine
          alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi  i
          casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da  condotte
          simulatorie  o  fraudolente,  tali   da   pregiudicare   il
          reciproco affidamento tra l'Amministrazione  finanziaria  e
          il contribuente; 
                    1.9.4) istituti speciali di  definizione,  in  un
          predeterminato lasso  temporale,  del  rapporto  tributario
          circoscritto,  in  presenza  di   apposite   certificazioni
          rilasciate da professionisti qualificati che  attestano  la
          correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti; 
                    2)  per  i   soggetti   di   minore   dimensione,
          l'introduzione del concordato  preventivo  biennale  a  cui
          possono accedere i  contribuenti  titolari  di  reddito  di
          impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: 
                    2.1)   l'impegno   del    contribuente,    previo
          contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare  e
          a rispettare la proposta per la definizione biennale  della
          base  imponibile  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
          dell'IRAP,  formulata  dall'Agenzia  delle  entrate   anche
          utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie  a  sua
          disposizione  ovvero  anche  sulla  base  degli  indicatori
          sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si  rendono
          applicabili; 
                    2.2) l'irrilevanza, ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e dell'IRAP nonche'  dei  contributi  previdenziali
          obbligatori,  di  eventuali  maggiori  o   minori   redditi
          imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato,  fermi
          restando gli obblighi contabili e dichiarativi; 
                    2.3) l'applicazione dell'IVA  secondo  le  regole
          ordinarie,  comprese  quelle  riguardanti  la  trasmissione
          telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica; 
                    2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,
          a seguito di accertamento, risulti che il contribuente  non
          ha  correttamente  documentato,  negli  anni  oggetto   del
          concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
          per un importo superiore in misura  significativa  rispetto
          al dichiarato ovvero ha commesso altre  violazioni  fiscali
          di non lieve entita'; 
                    3) l'introduzione di  un  regime  di  adempimento
          collaborativo per le persone fisiche che  trasferiscono  la
          propria residenza in  Italia  nonche'  per  quelle  che  la
          mantengono all'estero ma possiedono, anche  per  interposta
          persona o tramite trust,  nel  territorio  dello  Stato  un
          reddito complessivo, comprensivo di quelli  assoggettati  a
          imposte  sostitutive  o  ritenute  alla  fonte   a   titolo
          d'imposta, mediamente pari o  superiore  a  un  milione  di
          euro. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          del numero 1), anche in merito alla  semplificazione  degli
          adempimenti  e  agli  effetti  ai   fini   delle   sanzioni
          amministrative e penali; 
                  h) assicurare la certezza del  diritto  tributario,
          attraverso: 
                    1) la previsione della decorrenza del termine  di
          decadenza  per  l'accertamento  a   partire   dal   periodo
          d'imposta nel quale si e' verificato il  fatto  generatore,
          per i componenti a efficacia pluriennale, e la  perdita  di
          esercizio, per evitare  un'eccessiva  dilatazione  di  tale
          termine  nonche'  di   quello   relativo   all'obbligo   di
          conservazione delle  scritture  contabili  e  dei  supporti
          documentali,  fermi  restando   i   poteri   di   controllo
          dell'Amministrazione  finanziaria   sulla   spettanza   dei
          rimborsi eventualmente richiesti; 
                    2)  la  revisione  dei  termini  di  accertamento
          dell'imposta  sui  premi  di  assicurazione,  al  fine   di
          allinearli a quelli  delle  altre  imposte  indirette,  del
          relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita'  e
          dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
          razionalizzazione delle relative aliquote; 
                    3) la limitazione della possibilita'  di  fondare
          la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e
          di minori componenti reddituali  negativi  sulla  base  del
          valore di mercato dei beni  e  dei  servizi  oggetto  delle
          transazioni ai soli casi in cui sussistono  altri  elementi
          rilevanti a tal fine; 
                    4) la limitazione della possibilita' di presumere
          la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
          delle societa' di capitali a ristretta  base  partecipativa
          ai soli casi in cui e' accertata, sulla  base  di  elementi
          certi  e  precisi,  l'esistenza  di  componenti  reddituali
          positivi  non  contabilizzati  o  di  componenti   negativi
          inesistenti, ferma restando la medesima natura  di  reddito
          finanziario conseguito dai predetti soci. 
                2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
          presente articolo non si applicano ai  fini  della  riforma
          dell'attivita' di accertamento  prevista  dalla  disciplina
          doganale e da quella in materia di  accisa  e  delle  altre
          imposte indirette sulla produzione e sui  consumi  previste
          dal  titolo  III  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi  e
          criteri direttivi non si applicano altresi' ai  fini  della
          riforma  dell'istituto  della  revisione  dell'accertamento
          doganale.» 
              - Si riportano gli artt. 2 e 3 della  citata  legge  n.
          111 del 2023: 
                «Art. 2 (Principi  generali  del  diritto  tributario
          nazionale).  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  di   cui
          all'articolo 1 il Governo osserva  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi generali: 
                  a) fermi restando i principi della progressivita' e
          dell'equita' del sistema tributario, stimolare la  crescita
          economica   e    la    natalita'    attraverso    l'aumento
          dell'efficienza della struttura dei tributi e la  riduzione
          del carico fiscale, soprattutto al  fine  di  sostenere  le
          famiglie, in particolare quelle in  cui  sia  presente  una
          persona con disabilita', i giovani che non  hanno  compiuto
          il trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese; 
                  b) prevenire, contrastare e  ridurre  l'evasione  e
          l'elusione fiscale, anche attraverso: 
                    1)  la   piena   utilizzazione   dei   dati   che
          affluiscono   al    sistema    informativo    dell'anagrafe
          tributaria, il potenziamento dell'analisi del  rischio,  il
          ricorso  alle  tecnologie  digitali  e  alle  soluzioni  di
          intelligenza artificiale,  nel  rispetto  della  disciplina
          dell'Unione  europea  sulla  tutela  dei  dati   personali,
          nonche'  il  rafforzamento  del   regime   di   adempimento
          collaborativo ovvero l'aggiornamento  e  l'introduzione  di
          istituti,  anche  premiali,  volti  a  favorire  forme   di
          collaborazione  tra  l'Amministrazione  finanziaria   e   i
          contribuenti; 
                    2)  la  piena   utilizzazione   dei   dati   resi
          disponibili  dalla   fatturazione   elettronica   e   dalla
          trasmissione telematica dei corrispettivi nonche' la  piena
          realizzazione dell'interoperabilita' delle banche di  dati,
          nel rispetto della  disciplina  dell'Unione  europea  sulla
          tutela dei dati personali; 
                  c)  fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi
          programmatici  di  finanza  pubblica  e  di  riduzione  del
          debito,  prevedere  la  possibilita'  di   destinare   alla
          compensazione della riduzione della  pressione  fiscale  le
          risorse, accertate come permanenti ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti
          dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi
          tributari; 
                  d)  razionalizzare  e   semplificare   il   sistema
          tributario anche con riferimento: 
                    1) all'utilizzazione efficiente, anche  sotto  il
          profilo   tecnologico,   da   parte    dell'Amministrazione
          finanziaria, dei dati ottenuti  attraverso  lo  scambio  di
          informazioni; 
                    2)  all'individuazione  e   all'eliminazione   di
          micro-tributi per  i  quali  i  costi  di  adempimento  dei
          contribuenti risultano  elevati  a  fronte  di  un  gettito
          trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune  misure
          compensative nell'ambito dei decreti  legislativi  adottati
          ai sensi della presente legge; 
                    3) alla normativa fiscale  riguardante  gli  enti
          del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando  il
          coordinamento con le  altre  disposizioni  dell'ordinamento
          tributario  nel  rispetto  dei  principi   di   mutualita',
          sussidiarieta' e solidarieta'; 
                  e)  rivedere  gli  adempimenti  dichiarativi  e  di
          versamento a carico dei contribuenti prevedendo: 
                    1) la riduzione  degli  oneri  documentali  anche
          mediante    il    rafforzamento    del     divieto,     per
          l'Amministrazione    finanziaria,    di    richiedere    al
          contribuente documenti gia' in suo possesso; 
                    2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di
          informazioni e di assistenza; 
                    3) percorsi facilitati per l'accesso  ai  servizi
          da parte delle persone anziane o con disabilita'; 
                  f) assicurare un trattamento  particolare  per  gli
          atti di trasferimento o di destinazione di beni  e  diritti
          in favore di persone con disabilita', fermo restando quanto
          previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 22  giugno  2016,
          n. 112; 
                  g) assicurare la piena applicazione dei principi di
          autonomia finanziaria degli enti territoriali di  cui  alla
          legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio
          2011, n. 68, e agli  statuti  speciali  per  le  regioni  a
          statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con riferimento: 
                    1) ai principi generali di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai
          principi di manovrabilita' e flessibilita' dei  tributi  di
          cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge,  in  termini
          almeno  equivalenti  rispetto  a  quanto   previsto   dalla
          normativa statale vigente; 
                    2)  all'attribuzione  dei  gettiti  da   recupero
          fiscale su tributi e compartecipazioni; 
                    3)  all'attuazione,   compatibilmente   con   gli
          equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 68 del 2011; 
                    4) alla partecipazione agli indirizzi di politica
          fiscale,  tramite   la   Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento della finanza pubblica; 
                    5)  allo  sviluppo  dell'interoperabilita'  delle
          banche di dati del sistema informativo della fiscalita' per
          la  gestione  e   l'accertamento   dei   tributi   di   cui
          all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42  del
          2009; 
                    6) all'opportunita' di considerare  le  eventuali
          perdite  di  gettito   rispetto   a   quanto   previsto   a
          legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza  dei  servizi
          relativi ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  al
          servizio del trasporto pubblico locale,  nel  rispetto  dei
          principi indicati  dalla  giurisprudenza  costituzionale  e
          dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
                    7) alla garanzia della previsione  di  meccanismi
          perequativi in conformita' ai principi di cui  all'articolo
          9  della  legge  n.  42  del  2009,  con   riferimento   in
          particolare  all'attuazione   delle   previsioni   di   cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. 
                2. Per la predisposizione dei decreti legislativi  di
          cui all'articolo 1  il  Governo  puo'  costituire  appositi
          tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli  enti
          territoriali, le organizzazioni sindacali, le  associazioni
          di   categoria   e    dei    professionisti    maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  e  le  associazioni
          familiari maggiormente rappresentative a livello  nazionale
          ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai
          componenti dei predetti tavoli, in ogni caso,  non  possono
          essere corrisposti compensi, gettoni di presenza,  rimborsi
          di spese  ne'  altri  emolumenti,  comunque  denominati,  a
          carico della finanza pubblica. 
                3. Per la predisposizione dei decreti legislativi  di
          cui  all'articolo  1   l'Amministrazione   finanziaria   si
          coordina con la segreteria tecnica della Cabina di regia di
          cui all'articolo 1, comma  799,  della  legge  29  dicembre
          2022, n.  197,  a  tal  fine  coadiuvata  dal  Nucleo  PNRR
          Stato-regioni di cui all'articolo 33  del  decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la cura  dell'attivita'
          istruttoria con le regioni, le province autonome di  Trento
          e di Bolzano e gli enti locali, nel contesto della  riforma
          del quadro fiscale subnazionale di  cui  alla  missione  1,
          componente 1, riforma 1.14, del Piano nazionale di  ripresa
          e resilienza. 
                4. Il  Governo,  nella  predisposizione  dei  decreti
          legislativi  di  cui   all'articolo   1,   assicura   piena
          collaborazione con le regioni e gli enti locali. 
                Art.  3  (Principi  generali  relativi   al   diritto
          tributario  dell'Unione  europea  e  internazionale).  - 1.
          Nell'esercizio  della  delega  di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti  ulteriori
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a) garantire l'adeguamento del  diritto  tributario
          nazionale ai  principi  dell'ordinamento  tributario  e  ai
          livelli    di    protezione    dei    diritti     stabiliti
          dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo  anche  conto
          dell'evoluzione  della  giurisprudenza   della   Corte   di
          giustizia dell'Unione europea in materia tributaria; 
                  b) assicurare la coerenza dell'ordinamento  interno
          con   le   raccomandazioni   dell'Organizzazione   per   la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del
          progetto  BEPS  (Base  erosion  and  profit  shifting)  nel
          rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento  nazionale
          e di quello dell'Unione europea; 
                  c) provvedere alla revisione della disciplina della
          residenza fiscale delle persone fisiche, delle  societa'  e
          degli  enti  diversi  dalle  societa'  come   criterio   di
          collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla
          coerente con la migliore prassi  internazionale  e  con  le
          convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le  doppie
          imposizioni, nonche' coordinarla con  la  disciplina  della
          stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per  i
          soggetti che trasferiscono la  residenza  in  Italia  anche
          valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione della
          prestazione lavorativa in modalita' agile; 
                  d) introdurre misure volte a conformare il  sistema
          di imposizione sul reddito a  una  maggiore  competitivita'
          sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti
          dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni
          predisposte  dall'OCSE.  Nel  rispetto   della   disciplina
          europea  sugli  aiuti  di  Stato  e  dei   principi   sulla
          concorrenza  fiscale  non  dannosa,  tali  misure   possono
          comprendere la concessione di incentivi all'investimento  o
          al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di
          attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione
          ai  suddetti  incentivi  sono  previste  misure  idonee   a
          prevenire ogni forma di abuso; 
                  e)  recepire  la  direttiva  (UE)   2022/2523   del
          Consiglio,  del  14  dicembre   2022,   seguendo   altresi'
          l'approccio comune condiviso a  livello  internazionale  in
          base alla guida tecnica dell'OCSE  sull'imposizione  minima
          globale, con l'introduzione, tra l'altro, di: 
                    1)  un'imposta   minima   nazionale   dovuta   in
          relazione  a  tutte  le  imprese,  localizzate  in  Italia,
          appartenenti a  un  gruppo  multinazionale  o  nazionale  e
          soggette a una bassa imposizione; 
                    2) un regime  sanzionatorio,  conforme  a  quello
          vigente  in  materia  di  imposte  sui  redditi,   per   la
          violazione  degli  adempimenti  riguardanti   l'imposizione
          minima dei gruppi multinazionali e nazionali di  imprese  e
          un regime  sanzionatorio  effettivo  e  dissuasivo  per  la
          violazione dei relativi adempimenti informativi; 
                  f) semplificare e razionalizzare  il  regime  delle
          societa' estere controllate (controlled foreign companies),
          rivedendo  i  criteri  di  determinazione   dell'imponibile
          assoggettato  a  tassazione  in  Italia  e  coordinando  la
          conseguente disciplina con quella attuativa  della  lettera
          e).» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.   633,   recante:   «Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto» e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292. 
              - Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600,  recante  «Disposizioni  comuni  in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi» e' stato
          pubblicato nell:a Gazzetta Ufficiale 16  ottobre  1973,  n.
          268. 
              - Il  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,
          recante:  «Disposizioni  in  materia  di  accertamento  con
          adesione e di conciliazione giudiziale» e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali»: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 6, 7, 8,  11
          e 12 del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,
          recante  «Disposizioni  in  materia  di  accertamento   con
          adesione e di conciliazione  giudiziale»,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  1  (Definizione  degli  accertamenti).  -   1.
          L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
          valore  aggiunto,   nonche'   il   recupero   dei   crediti
          indebitamente compensati non dipendente  da  un  precedente
          accertamento, possono  essere  definiti  con  adesione  del
          contribuente. 
                2. L'accertamento delle imposte sulle  successioni  e
          donazioni, di registro, ipotecaria, catastale  puo'  essere
          definito con adesione anche di uno  solo  degli  obbligati,
          secondo le disposizioni seguenti. 
                2-bis. Lo schema di atto, comunicato al  contribuente
          ai   fini   del   contraddittorio    preventivo    previsto
          dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27  luglio  2000,
          n.  212,  reca,  oltre  all'invito  alla  formulazione   di
          osservazioni, anche quello alla  presentazione  di  istanza
          per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo
          delle osservazioni. L'invito alla presentazione di  istanza
          per la definizione dell'accertamento  con  adesione  e'  in
          ogni  caso  contenuto  nell'avviso  di  accertamento  o  di
          rettifica  ovvero  nell'atto  di  recupero   non   soggetto
          all'obbligo del contraddittorio preventivo.» 
                
                «Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1.  L'ufficio  di
          iniziativa, nei casi di cui all'articolo  6-bis,  comma  2,
          della legge 27 luglio 2000, n.  212,  contestualmente  alla
          notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica  ovvero
          dell'atto di recupero, ovvero su istanza del  contribuente,
          nei casi di cui all'articolo 6, gli comunica  un  invito  a
          comparire nel quale sono indicati: 
                  a)   i   periodi   di   imposta   suscettibili   di
          accertamento; 
                  b) il giorno e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione; 
                  c)  le  maggiori  imposte,  ritenute,   contributi,
          sanzioni ed interessi dovuti; 
                  d)  i  motivi  che  determinano  maggiori  imposte,
          ritenute e contributi di cui alla lettera c). 
                1-bis. 
                1-ter. 
                1-quater. 
                1-quinquies. 
                2. 
                3. 
                3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al
          comma   1,   lettera   b),   e    quella    di    decadenza
          dell'amministrazione dal potere di notificazione  dell'atto
          impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il  termine
          di decadenza per la notificazione dell'atto  impositivo  e'
          automaticamente prorogato di centoventi giorni,  in  deroga
          al termine ordinario.». 
                «Art.  6  (Istanza  del  contribuente).   -   1.   Il
          contribuente  nei  cui  confronti  sono  stati   effettuati
          accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli  articoli  33
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n.  600,  e  52  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633,   puo'   chiedere
          all'ufficio, con apposita istanza,  la  formulazione  della
          proposta   di   accertamento   ai    fini    dell'eventuale
          definizione. 
                2.  Il  contribuente  nei  cui  confronti  sia  stato
          notificato avviso di accertamento o  di  rettifica,  ovvero
          atti  di  recupero,  per  i  quali  non   si   applica   il
          contraddittorio preventivo,  puo'  formulare  anteriormente
          all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di  giustizia
          tributaria di primo  grado,  istanza  di  accertamento  con
          adesione, indicando il proprio recapito, anche  telefonico,
          anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di  cui
          all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione  e'  proposta
          entro il termine di presentazione del ricorso. 
                2-bis  Nel  caso  di  avviso  di  accertamento  o  di
          rettifica, ovvero dell'atto di recupero,  per  i  quali  si
          applica il contraddittorio preventivo il contribuente  puo'
          formulare, istanza di accertamento con adesione,  indicando
          il proprio recapito, anche telefonico entro  trenta  giorni
          dalla  comunicazione  dello   schema   di   atto   di   cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
          212.   Il   contribuente   puo'   presentare   istanza   di
          accertamento  con  adesione  anche  nei   quindici   giorni
          successivi alla notifica dell'avviso di accertamento  o  di
          rettifica, che  sia  stato  preceduto  dalla  comunicazione
          dello schema di atto. In tale ultimo caso, il  termine  per
          l'impugnazione dell'atto innanzi alla  Corte  di  Giustizia
          tributaria e' sospeso ai  sensi  del  comma  3  per  il  un
          periodo di trenta giorni. 
                2-ter. E' fatta sempre salva la possibilita'  per  le
          parti,  laddove  all'esito  delle   osservazioni   di   cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212  del
          2000  emergano  i  presupposti  per  un  accertamento   con
          adesione, di dare corso, di  comune  accordo,  al  relativo
          procedimento. 
                2-quater. Il contribuente che  si  e'  avvalso  della
          facolta' di cui al comma 2-bis,  primo  periodo,  non  puo'
          presentare ulteriore istanza di accertamento  con  adesione
          successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
          di rettifica ovvero dell'atto di recupero. 
                3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma  2
          e quello per il pagamento dell'imposta sul valore  aggiunto
          accertata, indicato  nell'articolo  60,  primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, sono sospesi per un periodo di  novanta  giorni  dalla
          data di presentazione dell'istanza del contribuente,  salvo
          quanto  previsto   dal   comma   2-bis,   ultimo   periodo,
          l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli  delle  imposte
          accertate dall'ufficio, ai sensi  dell'articolo  15,  primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, e' effettuata, qualora ne ricorrano
          i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di
          sospensione.  L'impugnazione  dell'atto  comporta  rinuncia
          all'istanza. 
                4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza
          di cui ai commi 2 e 2-bis, l'ufficio, anche telefonicamente
          o  telematicamente,  formula  al  contribuente  l'invito  a
          comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate,
          la definizione ha effetto ai soli fini del tributo  che  ha
          formato   oggetto    di    accertamento.    All'atto    del
          perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi
          2 e 2-bis perde efficacia.». 
                «Art. 7 (Atto di accertamento  con  adesione).  -  1.
          L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto  in
          duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
          dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
          separatamente  per  ciascun  tributo,  gli  elementi  e  la
          motivazione su cui la  definizione  si  fonda,  nonche'  la
          liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
          altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 
                1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
          procuratore  munito  di  procura  speciale,   nelle   forme
          previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni. 
                1-ter. Fatte salve le previsioni di cui  all'articolo
          9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta'  di
          chiedere che siano computate in  diminuzione  dai  maggiori
          imponibili le perdite di cui al quarto comma  dell'articolo
          42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza  del  loro
          importo. 
                1-quater. Nel  caso  in  cui  il  contribuente  abbia
          presentato   istanza   di   accertamento    con    adesione
          successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
          di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che  sia  stato
          preceduto   dal   contraddittorio   preventivo   ai   sensi
          dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27  luglio  2000,
          n. 212, l'Ufficio, ai fini dell'accertamento con  adesione,
          non e' tenuto a  prendere  in  considerazione  elementi  di
          fatto  diversi  da  quelli   dedotti   con   le   eventuali
          osservazioni presentate  dal  contribuente,  ai  sensi  del
          suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge  n.  212  del
          2000, e comunque  da  quelli  che  costituiscono  l'oggetto
          dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di
          recupero.» 
                «Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il  versamento
          delle  somme  dovute  per  effetto  dell'accertamento   con
          adesione e' eseguito entro  venti  giorni  dalla  redazione
          dell'atto di cui all'articolo 7. 
                2. Le  somme  dovute  possono  essere  versate  anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di sedici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
          prima rata e' versato entro il termine indicato  nel  comma
          1. Le rate successive  alla  prima  devono  essere  versate
          entro l'ultimo giorno di  ciascun  trimestre.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          calcolati dal giorno successivo al  termine  di  versamento
          della prima rata. 
                2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito
          di  un   accertamento   con   adesione   conseguente   alla
          definizione di atti di recupero non e' possibile  avvalersi
          della   rateazione   e   della    compensazione    prevista
          dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
                3. Entro  dieci  giorni  dal  versamento  dell'intero
          importo o di quello della prima  rata  il  contribuente  fa
          pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
          L'ufficio, verificato  l'avvenuto  pagamento,  rilascia  al
          contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. 
                4. Per le modalita' di versamento delle somme  dovute
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In
          caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
          disposizioni di cui all'articolo  15-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.». 
                «Art. 11 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio  di
          iniziativa, nei casi di cui all'articolo  6-bis,  comma  2,
          della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla  notifica
          dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto
          di recupero, ovvero su istanza del contribuente,  nei  casi
          di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a  comparire
          nel quale sono indicati: 
                  a) gli  elementi  identificativi  dell'atto,  della
          denuncia   o   della   dichiarazione   cui   si   riferisce
          l'accertamento suscettibile di adesione; 
                  b) il giorno e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione; 
                  b-bis) le maggiori imposte,  sanzioni  e  interessi
          dovuti; 
                  b-ter) i motivi che determinano le maggiori imposte
          di cui alla lettera b-bis). 
                1-bis 
              1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di  cui  al
          comma   1,   lettera   b),   e    quella    di    decadenza
          dell'amministrazione dal potere di notificazione  dell'atto
          impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il  termine
          di decadenza per la notificazione dell'atto  impositivo  e'
          automaticamente prorogato di centoventi giorni,  in  deroga
          al termine ordinario.». 
                «Art. 12 (Istanza del contribuente). - 1. In caso  di
          notifica di avviso di accertamento, o di rettifica,  ovvero
          di atto  di  recupero,  per  i  quali  non  si  applica  il
          contraddittorio preventivo, il contribuente,  anteriormente
          all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di  giustizia
          tributaria  di  primo  grado  puo'  formulare  istanza   di
          accertamento con adesione, indicando il  proprio  recapito,
          anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a
          comparire di cui all'articolo 11,  comma  1.  L'istanza  di
          adesione e' proposta entro i termini di  presentazione  del
          ricorso. 
                1-bis. Il contribuente puo' presentare  l'istanza  di
          adesione di cui  all'articolo  11,  con  l'indicazione  del
          domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta  giorni
          dalla  comunicazione  dello   schema   di   atto   di   cui
          all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
          212. E' fatta salva la possibilita' per il contribuente  di
          presentare istanza di accertamento con adesione  anche  nei
          quindici giorni successivi  alla  notifica  dell'avviso  di
          accertamento o di rettifica, che sia  stato  preceduto  dal
          contraddittorio preventivo ai  sensi  del  citato  articolo
          6-bis della legge n. 212 del 2000. In tale ultimo caso,  il
          termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte  di
          giustizia tributaria e' sospeso ai sensi del comma 2 per un
          periodo di trenta giorni. 
                1-ter.  Il  contribuente  che  si  e'  avvalso  della
          facolta' di cui al comma 1-bis,  primo  periodo,  non  puo'
          presentare ulteriore istanza di accertamento  con  adesione
          successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o
          di rettifica ovvero dell'atto di recupero. 
                2. La presentazione dell'istanza, anche da  parte  di
          un solo obbligato, comporta la  sospensione,  per  tutti  i
          coobbligati, dei termini  per  l'impugnazione  indicata  al
          comma 1 e di quelli per la  riscossione  delle  imposte  in
          pendenza di giudizio, per un  periodo  di  novanta  giorni.
          L'impugnazione dell'atto da parte del  soggetto  che  abbia
          richiesto l'accertamento  con  adesione  comporta  rinuncia
          all'istanza. 
                3.   Entro   quindici    giorni    dalla    ricezione
          dell'istanza,   l'ufficio,    anche    telefonicamente    o
          telematicamente,  formula  al   contribuente   l'invito   a
          comparire. 
                4. All'atto del  perfezionamento  della  definizione,
          l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia. 
                4-bis. Si applica  il  comma  1-quater  dell'articolo
          7.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  e  31  e  60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  recante:  «Disposizioni  comuni  in   materia   di
          accertamento delle imposte sui  redditi»,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 31 (Attribuzioni degli uffici  delle  imposte).
          - Gli uffici delle  imposte  controllano  le  dichiarazioni
          presentate dai contribuenti e dai sostituti  d'imposta,  ne
          rilevano   l'eventuale   omissione   e   provvedono    alla
          liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  relativi   alla
          tenuta delle scritture contabili  e  degli  altri  obblighi
          stabiliti nel presente decreto e nelle  altre  disposizioni
          relative  alle  imposte  sui   redditi;   provvedono   alla
          irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo  V  e
          alla presentazione del rapporto  all'autorita'  giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. 
                Per   le   finalita'   di   cui   al   primo   comma,
          l'Amministrazione finanziaria svolge le opportune attivita'
          di analisi del rischio. 
                La competenza spetta all'ufficio  distrettuale  nella
          cui circoscrizione e' il  domicilio  fiscale  del  soggetto
          obbligato alla dichiarazione alla data  in  cui  questa  e'
          stata o avrebbe dovuto essere presentata. 
                Nel caso di esercizio di  attivita'  d'impresa  o  di
          arti e professioni in forma associata, di cui  all'articolo
          5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita  in
          forma societaria, e in caso di societa' che optano  per  la
          trasparenza fiscale di cui agli  articoli  115  e  116  del
          medesimo testo unico,  la  competenza  di  cui  al  secondo
          comma, spetta all'Ufficio competente  all'accertamento  nei
          confronti della societa', dell'associazione o del  titolare
          dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di
          partecipazione  attribuibile  ai  soci,  agli  associati  o
          all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.». 
                «Art. 60 (Notificazioni). -  La  notificazione  degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite  dagli  artt.  137  e  seguenti  del  codice   di
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
                  a) la notificazione e' eseguita dai messi  comunali
          ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; 
                  b)   il   messo   deve   fare   sottoscrivere   dal
          consegnatario l'atto o l'avviso ovvero  indicare  i  motivi
          per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; 
                  b-bis) se il consegnatario non e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
                  c)  salvo  il  caso   di   consegna   dell'atto   o
          dell'avviso in mani proprie, la notificazione  deve  essere
          fatta nel domicilio fiscale del destinatario; 
                  d) e' in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve   risultare   espressamente   da   apposita
          comunicazione effettuata al competente ufficio a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  in
          via telematica con modalita'  stabilite  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; 
                  e) quando nel comune nel quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.
          140 del codice di  procedura  civile,  in  busta  chiusa  e
          sigillata,  si  affigge   nell'albo   del   comune   e   la
          notificazione, ai fini della  decorrenza  del  termine  per
          ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
          a quello di affissione; 
                  e-bis) e' facolta' del contribuente che non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
                  f) le disposizioni contenute negli artt. 142,  143,
          146, 150 e 151  del  codice  di  procedura  civile  non  si
          applicano. 
                L'elezione di domicilio  ha  effetto  dal  trentesimo
          giorno successivo a quello della data di ricevimento  delle
          comunicazioni previste alla  lettera  d)  ed  alla  lettera
          e-bis) del comma precedente. 
                Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
          effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per le persone giuridiche e le societa' ed  enti  privi  di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. 
                Salvo quanto previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
          di procedura civile, la notificazione ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del  codice  civile.
          In mancanza dei predetti  indirizzi,  la  spedizione  della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
                La notificazione ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
                Qualunque notificazione a mezzo del servizio  postale
          si considera fatta nella data della spedizione;  i  termini
          che hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data
          in cui l'atto e' ricevuto.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
                «Art.  9-bis  (Indici  sintetici   di   affidabilita'
          fiscale). - 1. Al fine di  favorire  l'emersione  spontanea
          delle basi imponibili e di stimolare  l'assolvimento  degli
          obblighi  tributari  da  parte  dei   contribuenti   e   il
          rafforzamento   della   collaborazione   tra    questi    e
          l'Amministrazione  finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di
          forme di comunicazione preventiva  rispetto  alle  scadenze
          fiscali, sono istituiti indici sintetici  di  affidabilita'
          fiscale per gli esercenti  attivita'  di  impresa,  arti  o
          professioni, di seguito denominati  «indici».  Gli  indici,
          elaborati con una metodologia basata su analisi di  dati  e
          informazioni   relativi   a   piu'    periodi    d'imposta,
          rappresentano la sintesi di indicatori  elementari  tesi  a
          verificare la  normalita'  e  la  coerenza  della  gestione
          aziendale o professionale, anche con riferimento a  diverse
          basi imponibili, ed esprimono su una scala da  1  a  10  il
          grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a  ciascun
          contribuente, anche al fine di consentire  a  quest'ultimo,
          sulla  base   dei   dati   dichiarati   entro   i   termini
          ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  di
          cui al comma 11. 
                2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze entro il mese  di  marzo  del
          periodo d'imposta successivo a quello  per  il  quale  sono
          applicati.  Le   eventuali   integrazioni   degli   indici,
          indispensabili per tenere conto  di  situazioni  di  natura
          straordinaria, anche correlate a modifiche normative  e  ad
          andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo
          a determinate attivita'  economiche  o  aree  territoriali,
          sono  approvate  entro  il  mese  di  aprile  del   periodo
          d'imposta successivo a quello per il quale sono  applicate.
          Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni  due  anni
          dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.  Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
          emanare entro il mese di  gennaio  di  ciascun  anno,  sono
          individuate le attivita' economiche  per  le  quali  devono
          essere elaborati gli indici ovvero deve esserne  effettuata
          la revisione. Per il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2017, il provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto. 
                3. I dati  rilevanti  ai  fini  della  progettazione,
          della realizzazione, della costruzione e  dell'applicazione
          degli indici sono  acquisiti  dalle  dichiarazioni  fiscali
          previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti  informative
          disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   le   agenzie
          fiscali, l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
          di finanza, nonche' da altre fonti. 
                4.  I  contribuenti  cui  si  applicano  gli   indici
          dichiarano,  anche  al  fine  di   consentire   un'omogenea
          raccolta  informativa,  i  dati  economici,   contabili   e
          strutturali  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi,
          sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
          tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,
          indipendentemente dal regime di determinazione del  reddito
          utilizzato. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
          il quale si applicano gli indici, sono individuati  i  dati
          di cui al periodo precedente.  La  disposizione  del  primo
          periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
          indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
          ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a  189,
          della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  agli  studi  di
          settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
          e 2018, il provvedimento di  cui  al  secondo  periodo  del
          presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine   previsto
          dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
          l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai
          predetti periodi d'imposta. 
                4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
          dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  indici
          sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri  quadri  dei
          modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
          redditi,   approvati   con   il   provvedimento    previsto
          dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,
          fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione  degli
          indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
          cui al comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle
          entrate  rende  disponibili   agli   operatori   economici,
          nell'area   riservata    del    proprio    sito    internet
          istituzionale, i dati in suo possesso che  risultino  utili
          per la comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  dal  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. 
                5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
          contribuenti o  degli  intermediari  di  cui  essi  possono
          avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
          e delle nuove tecnologie informatiche,  appositi  programmi
          informatici   di   ausilio   alla   compilazione   e   alla
          trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  4,  nonche'  gli
          elementi e le informazioni  derivanti  dall'elaborazione  e
          dall'applicazione degli indici. 
                6. Gli indici non si applicano ai  periodi  d'imposta
          nei quali il contribuente: 
                  a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non  si
          trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 
                  b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
          esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
          di cui all'articolo 54, comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
          al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
          dei relativi indici. 
                7. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere  previste  ulteriori  ipotesi   di
          esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
          tipologie di contribuenti. 
                8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituita una commissione di esperti,  designati
          dallo   stesso   Ministro,   tenuto   anche   conto   delle
          segnalazioni   dell'Amministrazione   finanziaria,    delle
          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali. La commissione  e'  sentita  nella  fase  di
          elaborazione   e,   prima   dell'approvazione    e    della
          pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio  parere
          sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta'  cui
          si riferisce nonche'  sulle  attivita'  economiche  per  le
          quali devono essere  elaborati  gli  indici.  I  componenti
          della commissione partecipano alle sue attivita'  a  titolo
          gratuito. Non  spetta  ad  essi  il  rimborso  delle  spese
          eventualmente  sostenute.  Fino  alla  costituzione   della
          commissione di cui al presente comma, le sue funzioni  sono
          svolte dalla commissione degli esperti di cui  all'articolo
          10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
          di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui  al
          presente  comma  a   decorrere   dalla   data   della   sua
          costituzione. 
                9. Per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali  trovano
          applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
          indicare nelle dichiarazioni fiscali  ulteriori  componenti
          positivi,  non  risultanti   dalle   scritture   contabili,
          rilevanti per la determinazione della  base  imponibile  ai
          fini delle imposte sui redditi, per migliorare  il  proprio
          profilo di affidabilita' nonche'  per  accedere  al  regime
          premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti
          positivi rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive e determinano un  corrispondente
          maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,
          salva  prova  contraria,  all'ammontare   degli   ulteriori
          componenti  positivi  di  cui  ai  precedenti  periodi   si
          applica, tenendo conto  dell'esistenza  di  operazioni  non
          soggette ad imposta  ovvero  soggette  a  regimi  speciali,
          l'aliquota media  risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta
          relativa alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella
          relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il  volume
          d'affari dichiarato. 
                10. La dichiarazione degli importi di cui al comma  9
          non comporta  l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi  a
          condizione che il versamento  delle  relative  imposte  sia
          effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
          il versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  con
          facolta' di effettuare il  pagamento  rateale  delle  somme
          dovute a titolo di saldo e  di  acconto  delle  imposte  ai
          sensi dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. 
                11. In relazione ai diversi livelli di  affidabilita'
          fiscale   conseguenti   all'applicazione   degli    indici,
          determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
          componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti  i
          seguenti benefici: 
                  a)  l'esonero   dall'apposizione   del   visto   di
          conformita' per la compensazione di crediti per un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
          sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
          euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive; 
                  b)  l'esonero   dall'apposizione   del   visto   di
          conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia  per  i
          rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto  per  un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui; 
                  c) l'esclusione dell'applicazione della  disciplina
          delle societa' non operative di cui all'articolo  30  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche  ai  fini  di  quanto
          previsto   al   secondo   periodo   del   comma   36-decies
          dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148; 
                  d) l'esclusione  degli  accertamenti  basati  sulle
          presunzioni semplici di cui all'articolo 39,  primo  comma,
          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54,  secondo  comma,  secondo  periodo,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                  e)  l'anticipazione  di   almeno   un   anno,   con
          graduazione in funzione del livello di  affidabilita',  dei
          termini  di  decadenza  per  l'attivita'  di   accertamento
          previsti  dall'articolo  43,  comma  1,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  con
          riferimento al reddito di impresa e di lavoro  autonomo,  e
          dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                  f) l'esclusione della determinazione sintetica  del
          reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  a
          condizione  che  il  reddito  complessivo  accertabile  non
          ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 
                12.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuati i livelli  di  affidabilita'
          fiscale, anche con riferimento alle  annualita'  pregresse,
          ai quali e' collegata la graduazione dei benefici  premiali
          indicati al comma 11; i  termini  di  accesso  ai  benefici
          possono essere differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
          attivita' svolto dal contribuente. 
                13. Con riferimento al periodo d'imposta  interessato
          dai benefici premiali di  cui  al  comma  11,  in  caso  di
          violazioni che comportano l'obbligo di  denuncia  ai  sensi
          dell'articolo 331 del codice di procedura  penale  per  uno
          dei reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,
          n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
          lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
                14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  guardia
          di finanza, nel definire specifiche strategie di  controllo
          basate su analisi del rischio di evasione fiscale,  tengono
          conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
          derivante  dall'applicazione  degli  indici  nonche'  delle
          informazioni presenti nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
                15. All'articolo 10, comma 12, della legge  8  maggio
          1998, n. 146, dopo le  parole:  «studi  di  settore,»  sono
          inserite  le   seguenti:   «degli   indici   sintetici   di
          affidabilita' fiscale». La societa' indicata  nell'articolo
          10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,  provvede,
          altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a
          sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati,  a
          potenziare le  attivita'  di  analisi  per  contrastare  la
          sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
          natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio  di
          evasione e a individuare le relative  aree  territoriali  e
          settoriali   di   intervento    nonche',    per    favorire
          l'introduzione     del     concordato     preventivo      e
          l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui  al
          decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  128,  a  porre  in
          essere le attivita' di  progettazione,  di  sviluppo  e  di
          realizzazione  dell'interoperabilita'  delle  banche  dati,
          relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando  il
          coordinamento e l'indirizzo  da  parte  dell'Agenzia  delle
          entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
          della Sogei S.p.A.. Al fine di  consentire  lo  svolgimento
          delle  attivita'  di  cui  al  precedente  periodo   e   di
          assicurare il  coordinamento  delle  stesse  con  ulteriori
          attivita'  svolte  dalla  medesima   societa'   per   altre
          finalita' e per conto di altre amministrazioni,  la  stessa
          societa'  puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero  con
          altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad  oggetto  anche
          lo scambio, l'utilizzo e  la  condivisione  dei  dati,  dei
          risultati delle elaborazioni  e  delle  nuove  metodologie,
          nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente  per
          le finalita'  stabilite  dal  presente  comma  o  da  altre
          disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
          la mappa  del  rischio  di  evasione  e  l'analisi  per  il
          contrasto della sottrazione di basi  imponibili,  anche  di
          natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
          di competenza,  con  le  agenzie  fiscali,  con  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  con   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro  e  con  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  della
          societa' di cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
          possono essere cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
          conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
                16. Nei casi di  omissione  della  comunicazione  dei
          dati   rilevanti    ai    fini    della    costruzione    e
          dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta
          o incompleta dei medesimi  dati,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo  8,  comma
          1, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471.
          L'Agenzia delle entrate, prima  della  contestazione  della
          violazione, mette a disposizione del contribuente,  con  le
          modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in  proprio
          possesso, invitando lo stesso ad eseguire la  comunicazione
          dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
          Del comportamento del contribuente  si  tiene  conto  nella
          graduazione della misura della  sanzione.  L'Agenzia  delle
          entrate, nei casi di omissione della comunicazione  di  cui
          al  primo  periodo,   puo'   altresi'   procedere,   previo
          contraddittorio, da attivare ai sensi dell'articolo  5  del
          decreto   legislativo   19    giugno    1997,    n.    218,
          all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale  sulle
          attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto  ai
          sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo  39
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                17.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                18.  Le  disposizioni   normative   e   regolamentari
          relative all'elaborazione e all'applicazione dei  parametri
          previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,  della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
          dagli articoli 62-bis  e  62-sexies  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre  effetti
          nei confronti dei soggetti  interessati  agli  stessi,  con
          riferimento ai periodi d'imposta in cui  si  applicano  gli
          indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto  dal  presente
          articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita'  di
          controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
          periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
          di settore si intendono riferite anche agli indici. Per  le
          attivita' di controllo, di accertamento  e  di  irrogazione
          delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
          antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
          le disposizioni vigenti il giorno antecedente  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Sono abrogati  l'articolo  10-bis  della  legge  8
          maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis  del  decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. 
                19. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - I commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  e  commi  16,  17,   19   e   20
          dell'articolo 27 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n.  2,  abrogati,  a  decorrere  dalla  data  di  cui
          all'articolo 41, comma 2 del presente  decreto  contenevano
          disposizioni relative agli atti di recupero. 
              - Il testo dell'articolo 26 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   recante
          «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»,
          come modificato dal presente  decreto  legislativo,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento).
          -  La  cartella  e'  notificata   dagli   ufficiali   della
          riscossione   o   da   altri   soggetti    abilitati    dal
          concessionario nelle forme  previste  dalla  legge  ovvero,
          previa eventuale convenzione tra comune  e  concessionario,
          dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
          in tal caso,  quando  ai  fini  del  perfezionamento  della
          notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono
          essere compiute, in un periodo di  tempo  non  superiore  a
          trenta  giorni,  da  soggetti  diversi  tra  quelli   sopra
          indicati ciascuno dei quali  certifica  l'attivita'  svolta
          mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica  puo'
          essere eseguita anche mediante invio  di  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento;  in  tal  caso,  la  cartella   e'
          notificata in plico  chiuso  e  la  notifica  si  considera
          avvenuta nella data  indicata  nell'avviso  di  ricevimento
          sottoscritto da una  delle  persone  previste  dal  secondo
          comma o dal portiere dello stabile  dove  e'  l'abitazione,
          l'ufficio o l'azienda. 
                La notifica della cartella puo' essere  eseguita  con
          le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo
          60-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600. 
                Quando la notificazione della cartella  di  pagamento
          avviene  mediante   consegna   nelle   mani   proprie   del
          destinatario o di persone di famiglia o addette alla  casa,
          all'ufficio   o   all'azienda,   non   e'   richiesta    la
          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 
                Nei  casi  previsti  dall'art.  140  del  codice   di
          procedura  civile,  la  notificazione  della  cartella   di
          pagamento si effettua con le modalita' stabilite  dall'art.
          60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo  a
          quello in cui l'avviso del deposito  e'  affisso  nell'albo
          del comune. 
                Il concessionario deve conservare per cinque anni  la
          matrice  o  la  copia  della  cartella  con  la   relazione
          dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
          l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente
          o dell'amministrazione. 
                Per quanto non e' regolato dal presente  articolo  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  60   del   predetto
          decreto; per la notificazione della cartella  di  pagamento
          ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
          di cui al  quarto  e  quinto  comma  dell'articolo  60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600.».